Si rendono note le nuove disposizione per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta e il settore Equestre.
Le attività delle figure professionali di cui alla L.R. 1/2003 in possesso del'abilitazione professionale e iscritte agli elenchi professionali Regionali di cui al art. 7 della L.R. medesima avvengono, nelle more dell'approvazione specifici protocolli o di linee d'indirizzo nel rispetto del distanziamento interpersonale di 5 metri nel caso di attività di accompagnamento di turismo equestre. I gruppi sono composti da un massimo di quattro persone oltre ad un accompagnatore.
Inoltre fino al 24 maggio 2020 le attività sportive sono consentite anche nell'ambito di impianti sportivi centri e siti sportivi esclusivamente all'aperto tra cui i maneggi.
I gestori di suddetti impianti oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igenizzazione degli ambienti di transito e dei servizi igenici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale, quali prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazione, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti
A decorrere dal 25 maggio 2020 l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere può essere svolta anche in impianti al chiuso.
In ogni caso è fatto divieto di creare assembramento sia nell'esercizio proprio delle attività che nelle attività prodromiche e nella costituzione dei gruppi.
Si allega Ordinanza 207 del 17 maggio 2020